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D.L. 118/2021
Con l’emanazione del D.l. 24/08/21, n. 118, il Governo ha ritenuto necessario introdurre nuove misure di supporto alle imprese per consentire loro di superare eventuali situazioni di difficoltà economiche-finanziarie.
Gli interventi hanno in particolare riguardato il differimento e l’entrata in vigore delle disposizioni contenute Codice della crisi d’impresa (CCI), nonché l’introduzione della procedura negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.
Differimento dell’entrata in vigore del CCI: è stata spostata al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del CCI e addirittura rinviata al 31 dicembre 2023 l’applicazione del Titolo II, Parte Prima contenente la disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.
Il Governo, tuttavia, ha ritenuto di introdurre nel tessuto normativo dell’attuale legge fallimentare alcune disposizioni contenute nel CCI che sono pertanto divenute di immediata applicazione e che riguardano:
- gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa che trovano ora applicazione a tutte le categorie dei creditori,
- la convenzione in moratoria, cui ambito di applicazione è stato anche in questo caso esteso a tutte le tipologie di creditori.
- gli accordi di ristrutturazione agevolati, dove la percentuale dei creditori aderenti necessaria è ridotta della metà, (30% anziché il 60%),
La nuova procedura negoziata
La novità più significativa e corposa è sicuramente rappresentata dall’introduzione del nuovo istituto della “composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa” che rappresenta un nuovo strumento finalizzato a sostenere le imprese in crisi ai fini del risanamento aziendale.
A partire dal 15 novembre 2021, gli imprenditori commerciali ed agricoli iscritti nel registro delle imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale od economico – finanziario tanto da rendere probabile la crisi o l’insolvenza potranno difatti avvalersi della nuova procedura.
Gli imprenditori, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, potranno richiedere alla CCIAA competente la nomina di un esperto indipendente.
La nomina dell’esperto è effettuata, ad opera di una commissione costituita presso le CCIAA, composta da: un magistrato, un membro designato dalla CCIAA, un membro designato dal Prefetto.
La nomina viene fatta tra i componenti di un elenco di esperti, istituito presso le CCIAA, nel quale possono essere inseriti:
- gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili;
- gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo degli Avvocati con esperienze nella gestione della crisi d’impresa;
- gli iscritti da almeno 5 anni all’Albo dei consulenti del lavoro con esperienze nella gestione della crisi d’impresa;
- coloro che, pur non essendo iscritti in Albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione.
Piattaforma telematica nazionale
La richiesta dell'imprenditore viene fatta per il tramite di una piattaforma telematica che, attraverso un test pratico, consente in via preliminare di verificare la ragionevole perseguibilità del piano di risanamento.
L’esperto, valutata l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi anche attraverso il ricorso al trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
In caso contrario, l’esperto deve darne notizia all’imprenditore ed alla CCIAA affinché disponga l’archiviazione della istanza di composizione negoziata.
Nel corso delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ed è tenuto ad informare per iscritto l’esperto nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione.
La procedura di composizione negoziata ha un esito positivo quando viene individuata una soluzione idonea per il superamento della situazione di crisi.
Misure protettive
Nell’ambito della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio, per cui i creditori non potranno né acquisire diritti di prelazione, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari.
Misure premiali
Sono previste alcune misure premiali connesse all’accesso alla procedura:
- la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari;
- la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie;
- la riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza.