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Una delle più grandi novità introdotta nella nostra legislazione fallimentare negli ultimi 10 anni è sicuramente la legge 27/01/2012 n. 3 (cosiddetta legge "salva suicidi"), che prevede una disciplina organica diretta alla gestione della crisi dei soggetti (economici e non) non fallibili.
Grazie a questa normativa, anche chi non è soggetto al fallimento (es. privato consumatore, impresa sotto soglia), che si dovesse trovare in una situazione di sovraindebitamento, cui non è più in grado di farvi fronte, ha la possibilità di risanare la propria situazione definitivamente ed avere così una nuova occasione di ripartenza in tutta tranquillità.
Chi sono i soggetti interessati alla normativa sul sovraindebitamento ?
Cosa si intende per sovraindebitamento?
Una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, o l'incapacità di farvi fronte.
Quali strumenti?
In relazione al soggetto interessato e alla situazione finanziaria, gli strumenti a disposizione dei soggetti non fallibili per risanare la propria posizione sono:
E’ riservato solo al debitore privato persona fisica.
Riguarda i debiti o le obbligazioni contratti nella sola sfera privata.
Può riguardare anche un imprenditore o professionista, sempre e solo per i debiti "privati".
La procedura prevede la presentazione al Tribunale, attraverso un *OCC, di un piano di ristrutturazione dei debiti soggetto alla omologa.
Il piano, che può prevedere anche una falcidia dei debiti, non è soggetto al voto dei creditori.
Il Tribunale competente, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano provvede alla omologa.
L' Organismo di composizione della crisi è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori della crisi.
Concordato minore
I soggetti diversi dal privato consumatore (imprese minori, professionisti, Start up inn.) possono proporre un “accordo” ai propri creditori, molto simile al concordato preventivo.
Il piano, che può prevedere anche una falcidia dei debiti, è soggetto al voto dei creditori.
L'accordo, sempre con l'assistenza di un *OCC, deve essere presentato al Tribunale competente, che verificata l’ammissibilità, la fattibilità del piano e il raggiungimento delle adesioni dei creditori previste dalla normativa, provvede alla omologa.
Il debitore, in alternativa al Concordato minore e al Piano del Consumatore, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
Il Tribunale competente che ha ricevuto la richiesta, da presentare per il tramite di un *OCC, verificati i presupposti, dichiara l'apertura della procedura e nomina un liquidatore.