RISANO
SOCIAL
INVIA UNA EMAIL
CHIAMACI
Cresco srl p.i. 05855260963
Milazzo (Me) in Via Umberto I n. 150 - Messina Piazza D. Crisafulli n. 1
Quando è possibile ?
Dipende dalle condizioni economico-finanziarie dell'azienda.
Quando un'azienda rischia di entrare nel breve termine in uno stato di crisi, o la crisi si è già manifestata, allora è possibile e soprattutto necessario elaborare quanto prima un piano di risanamento.
In questi casi la tempestività e l'individuazione delle cause della crisi, sono condizioni fondamentali per la piena riuscita del piano.
La normativa attuale prevede due diversi strumenti, che consentono di predisporre un piano di risanamento con alcune tutele legali:
Piano attestato
Chi lo può utilizzare: Aziende soggette al fallimento che si trovano in una situazione di squilibrio finanziario reversibile.
Obiettivo:Risanare l'azienda e garantirle la continuità.
Come: Deve essere predisposto un piano di risanamento, sottoscritto da uno o più creditori e attestato da un professionista.
Vantaggi:Procedura stragiudiziale, si tratta di un accordo privato che non deve essere presentato in Tribunale e che può rimanere riservato (non vi è obbligo di pubblicazione nel Registro delle Imprese).
E' prevista l'esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie previste.
E' possibile inserire la transazione fiscale.
Svantaggi: Non è prevista la prededuzione per l'eventuale nuova finanza.
Non protegge da eventuali iniziative cautelari attivate dagli altri creditori.
Normativa: art. 67, c.3 lett.d) L.F. / art. 56 CCII.
Accordo di ristrutturazione
Chi lo può utilizzare: Aziende soggette al fallimento che si trovano in una situazione di squilibrio finanziario reversibile.
Obiettivo: Risanare l'azienda e garantirle la continuità.
E' possibile anche prevedere una eventuale liquidazione.
Come: Vengono stipulati una serie di accordi con i creditori che rappresentino almeno il 60% (in valore) di tutti i crediti. Gli accordi all'interno di un piano unitario e con l'attestazione da un professionista, sono soggetti all'omologazione da parte del Tribunale.
Vantaggi:E' prevista l'esenzione da revocatoria per gli atti, i pagamenti e le garanzie previste, oltre al blocco delle azioni esecutive e cautelari.
E' prevista la prededuzione per l'eventuale nuova finanza.
E' possibile inserire la transazione fiscale.
Svantaggi: Procedura giudiziale soggetta all'omologazione del Tribunale e alla pubblicità presso il Registro delle Imprese.
E' necessario un limite minimo di creditori aderenti (60%).
I creditori non aderenti devono essere integralmente soddisfatti.
Normativa:art. 182 bis L.F. / art. 57 CCII.